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Patrocinio Gratuito: capiamo insieme di cosa si tratta

Quando si parla di Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) si intende un istituto giuridico volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli.

Esso permette a chi ha un reddito annuo imponibile minimo pari ad euro € 11.746,68 (soglia che viene aggiornata costantemente), di essere difeso gratuitamente da un legale che risulti iscritto in appositi elenchi consultabili sul sito del Consiglio dell’ordine degli Avvocati (COA) o presso la segreteria del COA di riferimento - e di farsi assistere e rappresentare in giudizio, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo Stato.

Cosa rientra nel calcolo del reddito?

Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno (es. lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo) ma anche dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), nonché delle somme ricevute dal richiedente con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi.

Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.

Deve essere altresì conteggiato anche il reddito dei conviventi non parenti. Per l’ammissione al Gratuito Patrocinio si considera anche il reddito di cittadinanza.


Solo nel caso di processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli) viene preso in considerazione il solo reddito personale dell’interessato.


Si evidenzia come nel giudizio penale il limite di reddito deve essere aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.746,68 + 1.032,91 euro.


Il Patrocinio a spese dello Stato non riguarda la mera consulenza o l’attività svolta da legale prima del giudizio, dato che tale attività non può essere liquidata da alcun giudice.


In quali giudizi è ammesso?

Il suddetto istituto giuridico è ammesso per tutti gli ambiti. Vale pertanto nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario così come nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.) oppure nel processo penale.

In ambito civile, ogni qualvolta la parte ammessa al gratuito patrocinio debba eventualmente proporre impugnazione è necessaria poi una nuova istanza di ammissione per l’appello o per il reclamo che sia.

Chi NON può essere ammesso al patrocinio gratuito?

Per quanto riguarda i giudizi penali vengono esclusi tutto coloro i quali risultano indagati, imputati o condannati per reati di evasione fiscale oppure chi è difeso da più di un avvocato.

Non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).

Chi può sottoscrivere la domanda e dove deve essere presentata?

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve essere sottoscritta esclusivamente e personalmente dall’interessato, a pena di inammissibilità, e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

La stessa, presentata direttamente dall’interessato o dal difensore, produce i suoi effetti nel momento in cui vi è l’effettiva accettazione e per essere valida deve contenere: la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione del processo cui si riferisce, le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.

Si deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale ed occorre impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

Segnalo l’importanza della comunicazione tempestiva degli aumenti di reddito che non consentono di poter godere ulteriormente dell’Istituto, pena la revoca dei benefici per tutto il procedimento.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

I cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono indicare quali redditi possiedono all’estero e gli stessi devono essere certificati dal Consolato del paese d’origine.

A seconda che si tratti di una controversia civile, amministrativa, tributaria o di un giudizio penale il destinatario della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato cambia.

Nel primo caso (civile, amministrativo, tributario) la domanda deve essere depositata infatti, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) competente i cui uffici si trovano solitamente all’interno del Tribunale.

In ambito penale, invece, la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento.

Quali sono i tempi tecnici per l’accettazione della domanda?

Nei processi civili e di volontaria giurisdizione, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tendenzialmente provvede nei dieci giorni successivi alla presentazione della domanda a formalizzare l’accoglimento della domanda, l’inammissibilità o il rigetto della stessa e trasmette successivamente copia del provvedimento.

Si ricorda che il provvedimento del COA è provvisorio: è il giudice che, nel merito, decreta l’ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.

Nei processi penali il termine per la decisione deve tenere conto anche delle risultanze del casellario giudiziale ma in ogni caso la decisione dovrà essere presa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.




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