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"Catcalling" - quando l'apprezzamento diventa molestia

L’Accademia della Crusca definisce il "catcalling" come una serie di atti (complimenti non richiesti, commenti volgari indirizzati al corpo della vittima o al suo atteggiamento, fischi e strombazzate dall’auto, domande invadenti, offese e perfino insulti veri e propri) che, in quanto ritenuti espressione di una mentalità ottusa e svalutante, costituiscono un tipo specifico di molestia sessuale e di molestia di strada.


Il termine catcalling trae la sua origine dalla tradizione del teatro inglese nel XVII secolo: era il fischio di disapprovazione nei confronti degli artisti ma ha assunto negli ultimi anni una connotazione sempre più diffusa e con un’accezione ben diversa.


Sembra paradossale pensare come per alcune persone i gesti e le espressioni usati dai cosiddetti catcaller vengano considerate come un complimento mentre in realtà possono chiaramente rientrate nella categoria delle “molestie di strada” ed essere considerate come veri e propri atteggiamenti di violenza psicologica.


Sebbene il catcalling sia rivolto soprattutto verso le donne, tale fenomeno può riguardare anche persone appartenenti a minoranze etniche, disabili, omosessuali o transessuali.



In molti Paesi il catcalling è considerato un reato.

Nel 2018 in Francia ad esempio è stata approvata una legge sulle molestie verbali e contro il catcalling che prevede sanzioni in multe dai 90 ai 1500 euro, a seconda della gravità della molestia. Lo stesso vale anche per il Perù e lo stato dell’Illinois, dove sono previste specifiche sanzioni.

Cosa accade in Italia:

Per quanto riguarda l’Italia invece, ad oggi, il catcalling non è ancora considerato reato così come non è assimilabile neppure al reato di stalking in quanto quest’ultimo prevede che: 1) le molestie siano reiterate e 2) chi le subisca sia portato a modificare le proprie abitudini di vita per timore della propria incolumità.


Non esiste una specifica norma giuridica che punisce questi atti, tuttavia vengono  inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 660 del Codice Penale, che disciplina la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone.


In generale l’art. 660 del codice penale sottolinea che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516“.

Si tratta dunque di elementi legati all’ordine pubblico, e pertanto in quest’ottica il catcalling potrebbe sfociare in “reato di molestie” solo nel caso in cui gli apprezzamenti ricevuti dalla vittima risultassero fastidiosi anche per altri individui che si trovino nello stesso posto in quel preciso momento.


Solamente qualora il catcalling dovesse sfociare in atti inquadrabili come ipotesi di reato più grave (palpeggiamenti o condotte similari), allora potrebbe scattare il reato di violenza sessuale, punito dall’articolo 609-bis del Codice penale.

In Italia l’assenza di normative specifiche contro questo tipo di condotta amplifica ed evidenzia l’arretratezza e la banalizzazione del problema.


Questo è forse l’aspetto più grave  sul quale in molti sostengono sarebbe opportuno riflettere ed agire anche  attraverso la prevenzione e l’educazione dei più giovani.


Lo studio resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.


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